Art. 7.

      1. È istituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale degli optometristi, la quale cura la tenuta dell'albo professionale.
      2. Il regolamento di cui all'articolo 8 stabilisce le norme relative al consiglio dell'ordine, alle tariffe, alla deontologia professionale e al funzionamento dell'albo professionale e della Federazione nazionale degli optometristi, nonché le norme per la prima formazione dell'albo, al quale hanno diritto di iscrizione coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 3.